Un nuovo quadro normativo per i trattamenti agricoli con i droni

03 Dicembre 2024 | Notizie

Tutti sappiamo che i rischi connessi con l’uso dei droni nelle lavorazioni agricole sono notevolmente inferiori a quello di altri mezzi, sia in termini di sicurezza fisica, che di impatto sull’ambiente. Ma l’utilizzo dei droni per trattamenti in agricoltura è stato finora ostacolato sia dalla normativa aeronautica, sia dalla normativa sui pesticidi.
Ora sembra che il contesto stia cambiando. A partire da ottobre 2023 sono stati varati due provvedimenti che sono destinati a rimuovere molti dei limiti che hanno frenato lo sviluppo di questo mercato.

trattamenti agricoli con i droni

La Decisione EASA 2023/012/R dell’ottobre 2023 ha rimosso il limite di peso di 25 kg e l’obbligo di etichetta di classe C5, ricomprendendo il volo dei droni per trattamenti nell’ambito del PDRA 01, quindi senza la necessità di dover elaborare un SORA.
Sappiamo che i droni per trattamenti hanno un rapporto costi/benefici particolarmente favorevole nelle colture permanenti e nella orticoltura e in particolare quando il drone ha una capacità di carico di almeno 25-30 litri, quindi con un mtom di almeno 45-50 kg. D’altra parte i droni agricoli per trattamenti volano a quote molto basse, in territori scarsamente popolati, senza sorvolare persone e generalmente non è necessario il volo in BVLOS. Perciò questo provvedimento coglie nel segno, semplificando notevolmente il quadro autorizzativo a fronte di rischi limitati.

Il secondo provvedimento, del 21 novembre scorso, riguarda specificatamente l’Italia: il Ministero della Salute ha pubblicato le Linee Guida per la sperimentazione dei droni nella distribuzione di prodotti fitosanitari, un ambito regolamentato in Italia dal decreto legislativo 150/2012 che ha recepito la direttiva pesticidi 2009/128/CE.
In questo caso possiamo dire finalmente. La direttiva pesticidi risale al 2009, quando non c’era esperienza sul campo e tecnologia sufficientemente avanzata per l’uso dei droni nei trattamenti. A livello globale solo in Giappone c’erano state esperienze sul campo con elicotteri telecomandati senza pilota. La trasposizione della direttiva in Italia con il Dgls 150 del 2012 risale a prima dell’esplosione dell’uso dei droni per il “crop spraying” in Cina.
Non sorprende quindi che i droni allora siano stati implicitamente equiparati ad altri aeromobili come aerei ed elicotteri, non c’erano elementi sufficienti per distinguere gli effetti dei trattamenti con gli aeromobili a pilotaggio remoto.
Oggi noi sappiamo che l’uso dei droni nei trattamenti non solo porta numerosi benefici in termini di efficienza e di costo, ma porta anche i vantaggi specifici dell’irrorazione aerea: preservazione dalla contaminazione e dal compattamento del suolo, possibilità di intervento immediato dopo le piogge, possibilità di trattamento notturno. Inoltre un grande punto di forza sta proprio nella possibilità di limitare la deriva (la dispersione aerea della sostanza usata per il trattamento) non solo rispetto agli altri aeromobili, ma anche rispetto ai mezzi di terra, con effetti benefici sulla salute e sicurezza e in termini di risparmio sui costi di trattamento. Per la maggiore precisione dei trattamenti la quantità di sostanza erogata può essere ridotta del 65% rispetto a trattori e irroratrici.
Nella precedente legislatura era stato presentato un disegno di legge (Atto della Camera n. 2853 del 2021) volto ad attivare la sperimentazione per rilevare gli impatti da irrorazione tramite droni e compararlo con quello di altri sistemi al fine di definirne gli ambiti di applicazione. Il DdL non aveva avuto corso per l’interruzione della legislatura e ora la ex Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e la Nutrizione (D.G.I.S.A.N.) presso il Ministero della Salute si è fatta promotrice dello stesso obiettivo. Questo è solo un primo passo verso una regolamentazione più precisa e attuale anche in Italia, che definisca con certezza e con un minore carico di procedure autorizzative, l’ambito di utilizzo dei droni agricoli in attesa di un aggiornamento della direttiva del 2009 a livello comunitario.
Finalmente, perché in alcuni paesi europei la sperimentazione è in corso da tempo (in Germania dal 2020, in Francia e Spagna dal 2021, ecc) e in altri paesi la legislazione ha già definito gli ambiti applicativi autorizzabili.

Le linee guida per la sperimentazione

La novità più significativa delle nuove linee guida è la possibilità di ottenere deroghe al divieto di irrorazione aerea, consentendo l’utilizzo dei droni in specifiche circostanze. In particolare, queste deroghe sono applicabili quando non esistono alternative praticabili o quando l’uso del drone possa garantire una riduzione significativa dell’impatto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ai metodi tradizionali.
Secondo l’ex D.G.I.S.A.N., i requisiti per la sperimentazione devono essere considerati “requisiti minimi”, il cui scopo è raccogliere dati scientifici sull’efficacia e sull’impatto ambientale dell’irrorazione tramite droni. Tale apertura rappresenta un’ottima opportunità per i soggetti qualificati e per gli operatori di servizi con i droni per attivare l’apertura di un nuovo mercato.
Il processo autorizzativo stabilito dal Ministero è strutturato in 45 giorni per le valutazioni preliminari e altri 60 giorni per il rilascio dell’effettivo permesso. Solo gli operatori qualificati, come le università, i centri di ricerca, i servizi fitosanitari regionali e le imprese del settore, possono presentare domanda per la sperimentazione. Questo approccio garantisce che solo chi ha l’esperienza e le competenze necessarie possa contribuire a sviluppare soluzioni innovative nel rispetto della sicurezza.
Sul fronte della sicurezza, le disposizioni sono particolarmente stringenti. L’uso dei droni per l’irrorazione deve rispettare una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni e dalle aree frequentate dal pubblico, mentre le operazioni devono essere condotte da piloti certificati secondo i regolamenti europei 2019/945 e 2019/947. Come anticipato, l’ENAC ha definito queste attività nell’ambito delle operazioni Specific con autorizzazione PDRA S01 V1.2, una categoria che si presta all’impiego di droni agricoli in sicurezza.
In questo quadro è indispensabile che gli stakeholder di questa iniziativa (Organizzazioni di categoria e imprese del settore, le Aziende agricole, le società di servizio e/o fornitrici di droni agricoli, ecc.) uniscano le forze per creare il contesto dei futuri servizi e per rendere più veloce l’adozione delle nuove pratiche per il mercato.
Non dimentichiamo inoltre l’impatto positivo per l’ambiente che i droni consentono. Non solo è possibile ridurre la deriva e il consumo dei fitofarmaci, ma con i droni è possibile sostenere l’agricoltura biologica e rigenerativa distribuendo prodotti biologici vivi (la pressione del sistema di irrorazione dei droni è a 1 atmosfera contro le 9-10 atmosfere dei trattori), inoltre la trazione elettrica di mezzi molto più leggeri consente una riduzione di emissioni fino al 95% rispetto ai mezzi di terra a gasolio.


Flowdron è volta all’innovazione non solo di prodotto, ma anche di processo produttivo e farà la sua parte per rendere possibile nel più breve tempo possibile questo nuovo scenario.

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